Chi è lo psicologo?
Lo psicologo possiede i seguenti requisiti:
- Laurea in Psicologia (Laurea specialistica 3+2)
- Tirocinio post- lauream di un anno
- Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Albo – Sez. A degli Psicologi
La professione di psicologo è istituita con la legge 56/89. La Legge sopracitata recita all’art. 1: “La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione- riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”.
Chi è lo psicoterapeuta?
Lo Psicologo abilitato all'esercizio della Psicoterapia è in possesso di una specifica Specializzazione in Psicoterapia, formazione post-universitaria di quattro anni. La Legge 56/89 regola l'esercizio dell'attività psicoterapeutica, con l'art. 3: "L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica."
Normativa di riferimento
- Legge 18 febbraio 1989, n. 56 (1)
- Ministero Università e Ricerca scientifica e tecnologica Decreto 11 dicembre 1998, n. 509
- Ministero Università e Ricerca - Decreto 24 luglio 2006
Chi è il Dottore in tecniche psicologiche?
Il D.P.R. 328/2001 ha modificato l’Ordinamento della professione istituendo nell’Albo due diverse sezioni:
- l Sezione A – Psicologo - con laurea specialistica in Psicologia (5 anni)
- l Sezione B – Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro o Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità - con laurea in Scienze e tecniche psicologiche (3 anni).
Con il DPR 32801 e successive modifiche, allo Psicologo è affidato anche il compito di coordinare il lavoro degli iscritti nella Sez. B.
In allineamento con i paesi europei, quindi, anche in Italia per essere abilitati a svolgere l’attività di “Psicologo” è necessaria la laurea specialistica (cinque anni).
Le attività professionali che formano oggetto delle professioni degli iscritti all’Albo nella Sezione B, sono così individuate:
a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:
- realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
- applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e valorizzazione delle risorse umane;
- applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
- esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
- utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
- collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
- attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;
b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:
- partecipazione all'équipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
- attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
- collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
- collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
- utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
- collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
- attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.
Normativa di riferimento
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
- Legge 11 luglio 2003, n. 170
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